A.A.A. - D.S.A. - Dislessia, un limite da superare

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giovedì 2 maggio 2013

SCUOLA DISABILI: PROVE INVALSI PER ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

scuola: classe
L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione ha pubblicato una nota esplicativa sullo svolgimento delle prove nazionali per gli alunni con BES

Nei giorni scorsi l'INVALSI ha pubblicato una nota sullo svolgimento delle consuete prove annuali, con riferimento agliallievi con Bisogni Educativi Speciali. In essa si chiarisce che qualunque sia la tipologia di disabilità o di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), essa deve essere segnalata sulla maschera elettronica per l'inserimento delle risposte dello studente (nel caso in cui tale informazione non appaia automaticamente, in base a quanto comunicato dalla scuola).
Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente i risultati degli alunni con BES e di non farli rientrare nell'elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni. Le scuole potranno richiedere all'INVALSI l'invio dei risultati degli allievi che abbiano partecipato, nel caso in cui abbiano sostenuto le prove formulate dall'INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate dalla scuola. 

Per gli allievi con disabilità intellettiva, la partecipazione è demandata alla decisione della scuola e può avvenire nel caso in cui sia possibile assicurare il corretto svolgimento della prova degli altri allievi, senza modificare le condizioni di somministrazione. Non è consentita la lettura ad alta voce e la presenza del docente di sostegno, tranne nel caso in cui la prova venga somministrata un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi. E' invece possibile prevedere un tempo aggiuntivo, fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova.

Per gli allievi ipovedenti o non vedenti, la partecipazione avviene alle stesse condizioni degli altri, ma essi possono utilizzare la prova in formato elettronico o Braille. Anche in questo caso è possibile prevedere untempo aggiuntivo fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova e, se vi è la necessità della lettura ad alta voce o del docente di sostegno, si dovrà utilizzare un locale differente rispetto a quello utilizzato dagli altri allievi.

Per gli studenti con DSA, la scuole devono valutare ogni situazione, per individuare la soluzione che meglio si adatti ad ogni specifico disturbo. Sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative purché non si modifichino le condizioni di somministrazione. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce, né la presenza dell'insegnante di sostegno, ma, se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che anche gli allievi con DSA svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi. In questo caso è anche possibile la lettura ad alta voce e la presenza dell'insegnate di sostegno, se previsto. E' inoltre possibile prevedere un tempo aggiuntivo, fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova. Gli allievi possono utilizzare le prove informato elettronico o in formato audio, se sono state richieste dalla scuola all'atto dell'iscrizione al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 2012- 13.

Le prove Invalsi sostenute dagli allievi con BES, dunque, non rientrano nelle rilevazioni statistiche dei risultati di tutti gli altri alunni. Tuttavia, sarebbe auspicabile individuare alcuni criteri generali per autovalutare e valutare la qualità dell'inclusione realizzata nelle singole scuole.

Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n.13



Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448;

Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n.13



Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448;

LE DATE DELLE PROVE INVALSI 2013

http://www.dottorsalute.info/2013/04/30/invalsi-2013-date-seconda-e-quinta-elementare-medie-e-superiore-prove/



Conto alla rovescia per le prove INVALSI. Gli alunni del primo e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado dovranno affrontare il test dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione, per la verifica delle proprie competenze. I criteri di valutazione sono comuni a tutti.


Quali sono le date previste per la somministrazione delle prove INVALSI 2013? Seconda elementare (scuola primaria), prova preliminare di lettura e italiano: 7 maggio 2013; seconda elementare (scuola primaria), matematica: 10 maggio 2013; quinta elementare (scuola primaria), italiano: 7 maggio 2013, quinta elementare (scuola primaria), matematica e questionario studente: 10 maggio 2013, prima media (scuola secondaria primo grado), italiano, matematica e questionario studente: 14 maggio 2013, terza media (scuola secondaria primo grado), matematica e italiano 17 giugno 2013, seconda superiore (scuola secondaria secondo grado), matematica, italiano e questionario studente: 16 maggio 2013.

Spiega Nino Moscato, docente di storia e filosofia, a proposito di questa prova e del peso crescente assegnato dal Ministero dell'Istruzione: "Questi quiz, già dai prossimi anni, potrebbero sostituire la terza prova della maturità. C’è una strategia per cui questo metodo di valutazione dovrebbe diventare perno di tutto il sistema; ciò porterebbe a un monitoraggio sulle scuole di tipo invasivo. Per queste ragioni quest’anno bloccare i test Invalsi è particolarmente importante. Serve un’iniziativa per fermare la strategia che mira a far diventare la scuola un addestramento sulla base di un indicatore e i docenti degli impiegati".